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Cani da compagnia e da guardia, ordinanza del vicesindaco Approvato

Cani da compagnia e da guardia, ordinanza del vicesindaco Approvato

Intervento del vicesindaco Giuseppe Approvato nei confronti dei proprietari degli amici a quattro zampe.

Cani da compagnia e da guardia, ordinanza del vicesindaco Approvato

Preso atto dei rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni canine su marciapiedi, aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere, nelle zone attrezzate per i bambini, nonché il grave pregiudizio al pubblico decoro imputabile alle medesime;
- considerato il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell´area urbanizzata, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell´igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- valutato l´aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel
territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive e diffusive veicolate dalle stesse;
- visto l´art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689;
- Visto l´art. 13 della L. 23/12/1978 n. 833;
- visto il regolamento comunale recante le procedure per l´applicazione delle sanzioni ;
- Visto il T.U.O.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell´accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:
a) di munirsi, di paletta o altra idonea attrezzatura, per l´eventuale raccolta delle deiezioni degli animali, da esibire su richiesta del personale addetto al controllo;
b) di provvedere all´immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
c) di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti stradali o nei cestelli porta rifiuti;
d) di tenere al guinzaglio l´animale.

2. Nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorchè al guinzaglio con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide.

3. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e, se di grossa taglia o di indole mordace anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza inferiore ai due metri.

4. E´ vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o qualsiasi altro veicolo.

5. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione
amministrativa da euro 25 a euro 500 ai sensi dell´art. 7bis del D.Lgs
267/2000.

RICORDA

vista la legge 281/90;
vista la L.R. 13/04/1992 n. 20;

a) che i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all´iscrizione dei medesimi all´Anagrafe Canina Regionale presso il Comune di residenza entro il 2° mese di età o comunque entro 60 giorni dall´inizio della detenzione. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all´Anagrafe Canina è punito con la sanzione amministrativa di euro 77,00;
b) che entro 4 mesi dall´iscrizione all´Anagrafe Canina i cani devono essere identificati con il codice assegnato all´atto dell´iscrizione, impresso con tatuaggio indelebile e microchip. Chiunque avendo iscritto il cane all´Anagrafe omette di sottoporlo a tatuaggio e microchip è punito con la sanzione amministrativa di euro 51,00;
c) che il proprietario, in caso di fuga del proprio cane, deve presentare entro 3 giorni dall´evento denuncia presso il Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni.
Ogni precedente provvedimento in materia si intende abrogato.
La presente disposizione diventa esecutiva a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione all´Albo Pretorio.

Il Vicesindaco
Dott. Giuseppe Approvato

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